EROGAZIONI LIBERALI
Le erogazioni liberali sono distribuzioni, oblazioni, elargizioni fatte con generosità e gratuità senza alcuno scopo e senza che per l’erogante vi possa essere alcun corrispettivo o beneficio direttamente o indirettamente collegato all’erogazione.
Le erogazioni liberali sono assimilabili alle donazioni e per questo necessitano, pena la nullità e tranne che per le donazioni manuali di modico valore, della forma scritta dell’atto pubblico. Per erogazioni e donazioni consistenti vi sono adempimenti civilistici, tributari per il donante e per il donatario. Le erogazioni e donazioni manuali di modico valore, invece, esulano dal campo civilistico e tributario.
Il Consiglio direttivo dovrà rendere conto all’assemblea dell’utilizzo delle somme ricevute liberalmente mediante bilancio consuntivo.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI DI MODICO VALORE
Per l’erogante la deducibilità dell’onere è vincolata alla condizione che sia fatta esclusivamente mediante bonifico bancario (o altre forme prescritte dall’art. 23, del Decreto Legislativo 241/1997), a favore di:
- stato, enti, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro per studio, ricerca, restauro e documentazione su beni vincolati di rilevante valore artistico (L. 1089/1939 e DPR 1409/1963 come sostituito dal D.Lgs 590/1999)
- enti, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono solo attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo (2% del reddito d’impresa complessivo)
- partiti e movimenti politici per importi compresi tra € 51,65 e € 103.291,38, effettuate mediante versamento bancario o postale
onlus (art. 13, D.Lgs 460/1997) (massimo consentito € 2.065,83) - associazioni di promozione sportiva riconosciute dal CONI, società sportive dilettantistiche affiliate a associazioni di promozione sportiva riconosciute dal CONI (art. 37, co. 1, lettera a), L. 342/2000) (massimo consentito € 1.032,91)
- Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b), Legge 7.12.2000, n. 383, iscritte nei registri previsti dalla medesima legge (massimo consentito € 2.065,83) – [NOI Associazione con i propri circoli affiliati è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione Sociale, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Servizio Associazionismo Sociale, in data 12 novembre 2004 con il n. 89] – DPR 22 dicembre 1986 n. 917, articolo 65, comma 2, lettera a) e Risoluzione Ministeriale 30 settembre 1993.
Per l’associazione che riceve l’oblazione, non sorge alcun obbligo di dichiarazione delle somme ricevute a titolo di liberalità, perché tali somme non sono assoggettate a imposte.
Unico documento probante per il versamento effettuato a favore dell’associazione è la contabile rilasciata dalla Banca.
Il beneficiario (il circolo che ha ricevuto l’erogazione) potrà rilasciare una opportuna lettera di ringraziamento (ma non una ricevuta), eventualmente facendo riferimento al bonifico ricevuto tramite banca.